Salta al contenuto
TaskiroEntra in lista
Blog · Fisco e norme

Tesserino di riconoscimento in cantiere: cosa deve contenere, e il badge digitale che non è ancora partito

Chi entra in un cantiere in appalto deve avere il tesserino, anche per mezza giornata. Cosa ci va scritto per legge, l’alternativa del registro per chi ha meno di dieci dipendenti, le sanzioni aggiornate e a che punto è davvero il badge digitale del decreto sicurezza.

Yassine Toumi7 minuti

Il tesserino di riconoscimento è la cosa più semplice da mettere in regola e una delle più contestate nei controlli, perché la verifica dura tre secondi: o ce l’hai addosso o no. Vale la pena sapere esattamente cosa ci deve stare scritto, e a che punto è il badge digitale di cui si parla da un anno.

Chi deve averlo

L’obbligo scatta quando si lavora in regime di appalto o subappalto, cioè praticamente sempre in un cantiere dove opera più di un’impresa. Non dipende da quanto ci stai: vale anche per un intervento di mezza giornata.

  • Il datore di lavoro deve fornirlo ai propri dipendenti (art. 18, comma 1, lettera u, e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008).
  • Il lavoratore deve esporlo, visibile (art. 20, comma 3).
  • Il lavoratore autonomo se lo procura da sé (art. 21, comma 1, lettera c).

Ogni impresa provvede ai suoi. Il committente e l’impresa affidataria non fanno i tesserini per conto degli altri: verificano che ci siano.

Cosa ci deve essere scritto

Il contenuto non è a piacere. Per un dipendente:

  • fotografia di riconoscimento;
  • generalità del lavoratore;
  • indicazione del datore di lavoro, con ragione sociale e sede;
  • data di assunzione;
  • in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Le ultime due le ha aggiunte l’articolo 5 della legge 136/2010, e sono quelle che mancano più spesso sui tesserini vecchi: un badge stampato prima del 2010 e mai rifatto oggi è irregolare anche se sembra a posto.

Per un lavoratore autonomo: fotografia, proprie generalità e indicazione del committente.

L’alternativa per chi ha meno di dieci dipendenti

Il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti può assolvere l’obbligo in un altro modo: annotando il personale su un registro di cantiere vidimato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, tenuto sul posto di lavoro, con gli estremi del personale impiegato giornalmente.

Nel conteggio dei dipendenti entrano tutti i lavoratori, qualunque sia il tipo di rapporto.

In pratica quasi nessuno la usa, e per un buon motivo: il registro va aggiornato ogni giorno, sta in cantiere e in caso di controllo va esibito compilato. Un tesserino plastificato costa meno fatica di un registro tenuto bene.

Le sanzioni

Chi Norma Importo
Datore di lavoro che non lo fornisce art. 55, comma 5, lettera i) da 142,38 a 711,92 € per ciascun lavoratore
Lavoratore che non lo espone art. 59, comma 1, lettera b) da 71,19 a 427,16 €
Lavoratore autonomo senza tesserino art. 60 da 71,19 a 427,16 €

Gli importi sono quelli rivalutati: la norma nasce con una forbice da 100 a 500 euro, che viene aggiornata periodicamente per decreto. La parte che pesa è «per ciascun lavoratore»: su una squadra di cinque persone la sanzione si moltiplica per cinque.

Il badge digitale: cosa è vero a settembre 2026

Qui la confusione è tanta, e conviene mettere le date in fila.

  • Il decreto sicurezza lavoro (D.L. 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025) ha previsto un sistema di identificazione elettronica con un codice univoco non riproducibile, capace di registrare in automatico le presenze in cantiere e di collegare il percorso formativo del lavoratore.
  • Il decreto attuativo del Ministero del lavoro, che doveva arrivare entro sessanta giorni dalla conversione, non è stato emanato. Senza quello, il sistema nazionale non esiste ancora.
  • La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 26 febbraio 2026 ha chiarito il punto che più spesso viene raccontato male: il badge digitale non sostituisce la tessera di riconoscimento. Ci aggiunge il codice univoco.
  • L’unico caso in cui il badge digitale è già operativo sono i cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, per effetto di un decreto commissariale di aprile 2026.

Tradotto: se qualcuno ti vende un badge digitale dicendo che è obbligatorio da adesso, non è così. Il tesserino di carta o plastica, con i cinque dati sopra, resta l’obbligo in vigore.

Stato verificato il 20 settembre 2026. Quando il decreto attuativo uscirà, questo paragrafo cambierà.

Già che ci sei: la patente a crediti

Sullo stesso controllo si verifica anche la patente a crediti, necessaria per operare in cantiere. Dal 2026 le sanzioni sono più pesanti: chi opera senza patente o con meno di 15 crediti parte da un minimo di 12.000 euro, il doppio di prima, e ogni lavoratore trovato in nero costa 5 crediti.

Come non farsi trovare scoperti

Il tesserino in sé non scade. Scadono le cose che stanno intorno alla persona, ed è lì che i cantieri si fermano:

  • la formazione obbligatoria e i suoi aggiornamenti;
  • la visita medica e il giudizio di idoneità;
  • le abilitazioni per le attrezzature che quella persona userà;
  • il DURC dell’impresa;
  • l’autorizzazione al subappalto, che va scritta anche sul tesserino.

Il modo semplice per non sbagliare è tenere queste date accanto al nome della persona, non dentro una cartella con dentro i PDF. Un documento dentro una cartella non avvisa nessuno il giorno prima di scadere.

In breve

Il tesserino serve a chiunque lavori in appalto, anche per mezza giornata, e deve contenere foto, generalità, datore di lavoro, data di assunzione e, in subappalto, l’autorizzazione. Le sanzioni si moltiplicano per ogni persona. Il badge digitale è legge ma non è ancora partito: a settembre 2026 manca il decreto attuativo, e il tesserino tradizionale resta quello che ti chiedono.

Come lo fa Taskiro

In Taskiro i documenti e le scadenze di ogni persona stanno sulla sua scheda: formazione, visita medica, abilitazioni, con la data in cui scadono. Quando assegni qualcuno a un lavoro, quello che manca si vede prima, non dopo il controllo.

Entra in lista d’attesa
Fonti
  1. 01D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 21, 26, 55 e 59
  2. 02Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5 (identificazione degli addetti nei cantieri)
  3. 03D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025 (decreto sicurezza lavoro)

Questo articolo spiega le regole in modo generale e non sostituisce il parere del tuo commercialista o del tuo consulente sul caso specifico. Gli esempi con nomi e numeri sono dimostrativi.

Ogni lavoro, seguito. Ogni decisione, tua.

Taskiro apre alle prime imprese artigiane, una alla volta. Entra in lista d’attesa: ti avvisiamo quando è il tuo turno e, se vuoi, prima ti mostriamo Taskiro in una demo di mezz’ora sul tuo mestiere.

Entra in lista d’attesaGratis, senza impegno. La demo è di mezz’ora, online.

La registrazione libera non è ancora aperta: le condizioni del servizio sono in revisione. Chi è in lista entra per primo, con le condizioni di lancio.