Reverse charge in edilizia: quando la fattura va senza IVA, e quando no
Pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici fra partite IVA vanno senza IVA, e non solo in subappalto. Le due regole che si confondono, i casi che restano fuori, cosa scrivere in fattura e l’errore che costa la sanzione.
Yassine Toumi8 minuti
Il reverse charge, o inversione contabile, è la regola per cui chi emette la fattura non applica l’IVA e chi la riceve la assolve da sé. Per l’artigiano che lavora in subappalto o per altre imprese è la differenza fra incassare 10.000 euro e incassarne 12.200, e sbagliarla costa una sanzione.
La confusione nasce dal fatto che le regole sono due, e si sovrappongono.
La prima regola: il subappalto in edilizia
È la lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72. Si applica alle prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure di un appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Le condizioni sono tre, e devono esserci tutte:
- c’è un contratto di subappalto, non un appalto diretto dal committente;
- l’attività rientra nel settore delle costruzioni;
- entrambe le parti sono soggetti IVA.
Se lavori direttamente per il committente, anche impresa, questa regola non si applica: fatturi con IVA.
La seconda regola, quella che quasi nessuno conosce
È la lettera a-ter), introdotta nel 2015, ed è molto più larga. Riguarda quattro tipi di prestazioni relative a edifici:
- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.
Qui non serve nessun subappalto. Basta che la prestazione sia una di queste quattro, che riguardi un edificio, e che entrambe le parti siano soggetti IVA. Vale anche se il cliente non è un’impresa edile: un ufficio, un negozio, uno studio professionale, un condominio con partita IVA.
È la regola che riguarda più artigiani di tutte, perché comprende gli impianti: elettrico, idraulico, riscaldamento, condizionamento, antincendio, allarme.
Quando NON si applica
Restano fuori, e quindi con IVA normale:
- i lavori per un privato senza partita IVA. Il reverse charge esiste solo fra soggetti IVA. Il bagno della signora Moretti si fattura con l’IVA al 10%;
- le prestazioni non relative a edifici: strade, piazzali, terreni, parcheggi scoperti, impianti fotovoltaici a terra. La parola «edifici» è restrittiva ed è stata scelta apposta;
- le cessioni di soli beni senza posa: se vendi materiale e basta, è una vendita, con IVA;
- le prestazioni fuori dai quattro tipi: per esempio la sola manutenzione ordinaria che non rientra nel completamento, o le riparazioni che non configurano installazione. È la zona grigia dove serve il commercialista.
Il caso che manda in confusione tutti: impianti e manutenzione
L’installazione di un impianto rientra. La manutenzione dello stesso impianto, in generale, no, perché non è installazione. Ma se l’intervento comporta la sostituzione di parti rilevanti o la messa in opera di componenti nuovi, il confine si sposta.
La regola pratica che riduce gli errori: se stai posando qualcosa che diventa parte dell’edificio, sei nell’installazione; se stai riparando o controllando, no. Nei casi dubbi la scelta va fatta con chi tiene la tua contabilità, e va fatta prima di emettere la fattura, non dopo.
Cosa scrivere in fattura
Quando si applica l’inversione contabile la fattura:
- riporta l’imponibile senza IVA;
- riporta la dicitura «inversione contabile», che è obbligatoria (articolo 21, comma 6-bis);
- indica la norma: articolo 17, comma 6, lettera a) o lettera a-ter), del DPR 633/72, a seconda del caso;
- nella fattura elettronica usa la natura N6.7 per le prestazioni edili in subappalto o N6.3 per gli altri casi previsti, secondo la codifica in vigore.
Il cliente integra la fattura con l’IVA e la registra sia negli acquisti sia nelle vendite: per lui è un’operazione neutra.
Perché sbagliarla costa
Se applichi l’IVA dove andava il reverse charge, o viceversa, l’errore ha due conseguenze: il cliente si trova con una fattura che non può registrare correttamente, e c’è una sanzione. Nella maggior parte dei casi, quando l’imposta è stata comunque assolta, la sanzione è in misura fissa e contenuta; diventa proporzionale nei casi più gravi, per esempio quando l’operazione è stata occultata.
Tradotto: non è la fine del mondo, ma è una noia evitabile e fa una pessima figura con il cliente impresa, che se ne accorge subito.
L’effetto sulla cassa, che è la parte che si sente
Con il reverse charge non incassi l’IVA. Sembra neutro, e sul risultato lo è, ma sulla liquidità no: se compri materiali con IVA e fatturi senza, accumuli credito IVA. Per un’impresa che lavora prevalentemente in subappalto è la norma, e si gestisce chiedendo il rimborso o la compensazione, non subendola.
È lo stesso problema di cassa, in direzione opposta, di cui parliamo nell’articolo sul bonifico parlante: sono i due motivi per cui imprese con buoni margini si trovano senza soldi in banca.
La domanda da fare al cliente prima di preventivare
Una sola: hai partita IVA? E, se sì, di che tipo di intervento si tratta fra quei quattro.
La risposta cambia il totale del preventivo del ventidue o del dieci per cento, e cambiarla dopo, quando la fattura è già partita, significa una nota di variazione e una spiegazione. Meglio chiedere prima. La nota di credito, se serve, la spieghiamo nel suo articolo.
In Taskiro il regime IVA si decide sulla riga del preventivo, non sul totale: una prestazione in reverse charge e una imponibile possono stare nello stesso lavoro senza confondersi, e la fattura preparata riporta la dicitura giusta per ognuna.
Entra in lista d’attesa- 01D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter)
- 02Agenzia delle Entrate, circolare 14/E del 27 marzo 2015 (reverse charge nel settore edile)
- 03D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 6-bis (indicazione dell’inversione contabile)
Questo articolo spiega le regole in modo generale e non sostituisce il parere del tuo commercialista o del tuo consulente sul caso specifico. Gli esempi con nomi e numeri sono dimostrativi.