Dichiarazione di conformità DM 37/08: quando serve e cosa allegare
La dichiarazione di conformità è il documento che chiude ogni impianto: senza, il lavoro è fatto ma non è finito. Il DM 37/2008 dice quando serve, cosa ci va allegato e a chi va consegnata. Qui c’è la lista, e i punti dove si sbaglia.
Yassine Toumi6 minuti
Per quali impianti
Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 si applica agli impianti elencati all’articolo 1: elettrici, radiotelevisivi e antenne, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, gas, di sollevamento (ascensori, montacarichi), di protezione antincendio. Vale per gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
La dichiarazione va rilasciata al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria (articolo 7). Per la manutenzione ordinaria non serve.
Chi la firma
L’impresa installatrice, per mezzo del responsabile tecnico, cioè chi possiede i requisiti tecnico-professionali dell’articolo 4 (titolo di studio o esperienza) per quella lettera di impianto. L’abilitazione risulta dalla visura camerale: è per questo che la copia della visura è uno degli allegati.
Gli allegati obbligatori
La dichiarazione si fa sul modello dell’Allegato I al decreto e deve avere in allegato:
- il progetto, quando è obbligatorio (articolo 5: sopra certe soglie di potenza o superficie il progetto lo firma un professionista iscritto all’albo); altrimenti lo schema dell’impianto realizzato, redatto dall’installatore;
- la relazione con la tipologia dei materiali impiegati;
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (la visura camerale);
- per gli ampliamenti o le trasformazioni, il riferimento alle dichiarazioni precedenti o parziali già esistenti.
A chi va consegnata
Al committente, che la conserva insieme al progetto e la consegna a chi subentra (compratore, inquilino). Quando i lavori hanno avuto un titolo edilizio, la dichiarazione va depositata al Comune (sportello unico per l’edilizia) con la fine lavori (articolo 11). Una copia resta all’impresa: è la prova di cosa hai consegnato.
Gli impianti vecchi: la DiRi
Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e senza dichiarazione, il decreto prevede la dichiarazione di rispondenza (articolo 7, comma 6): la firma un professionista con almeno cinque anni di esperienza nel settore, o il responsabile tecnico di un’impresa abilitata da almeno cinque anni. Non è un rimedio per un lavoro fatto oggi: per quello serve la dichiarazione di conformità.
Se manca
Le sanzioni dell’articolo 15 vanno da 100 a 1.000 euro per la mancata dichiarazione, e crescono per la mancanza dei requisiti. Ma il costo vero è un altro: senza dichiarazione l’impianto non si può allacciare, vendere o assicurare serenamente — e il cliente, alla fine, la chiede a te.
In Taskiro la dichiarazione e i suoi allegati vivono nella pratica del lavoro, con i dati che ci sono già — cliente, impianto, materiali — e restano lì quando l’impianto chiude: quando il cliente la richiede tre anni dopo, non si cerca in tre cartelle.
Provalo su un lavoro tuoQuesta guida spiega le regole in modo generale e non sostituisce il parere del tuo commercialista o del tuo consulente per la sicurezza sul caso specifico.